IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione; Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi - tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato anche il completamento dei lavori gia' iniziati; Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilita'; Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.; Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM; Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 23/DES-4LP del 16 maggio 2014; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante "Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; Decreta: Art. 1 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 2. I limiti di cui all'art. 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 e' disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.