Art. 2 
 
 
                Attivita' preliminari alla redazione 
                 del programma triennale dei lavori 
 
  1.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
capitale privato, in quanto suscettibili  di  gestione  economica  ai
sensi dell'art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, nonche' tramite beni immobili che possono essere  oggetto  di
diretta alienazione ai  sensi  dell'art.  53,  comma  6  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  quadro  delle  disponibilita'
finanziarie e' riportato secondo lo  schema  della  scheda  1,  nella
quale  sono  indicati,  secondo  le  diverse  provenienze,  le  somme
complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda
2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione
dell'art. 128, comma 4 del decreto legislativo  12  aprile  2006.  n.
163. 
  2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui  all'art.  1,
comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art.  11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica  5 ottobre  2010,
n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con  riferimento
a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del  medesimo  decreto.  Gli
studi  approfondiscono  gli  aspetti  considerati  in  rapporto  alla
effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione. 
  3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di  curo  i
soggetti di cui all'art. 1, comma  1  provvedono  alla  redazione  di
studi di fattibilita', secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  della
legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita'  alle  disposizioni  di
cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. 
  4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i  lavori
di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.