Art. 4 
 
 
            Programmazione dei lavori e opere incompiute 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che   abbiano
individuato le opere incompiute di  rispettiva  competenza,  inserite
nell'elenco di cui all'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 nei termini e con le modalita'  ivi  previsti,  tengono  conto
delle stesse ai fini della redazione del programma triennale,  ovvero
dei suoi aggiornamenti annuali, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari.