Art. 4
Programmazione dei lavori e opere incompiute
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano
individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, inserite
nell'elenco di cui all'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 nei termini e con le modalita' ivi previsti, tengono conto
delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero
dei suoi aggiornamenti annuali, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari.