Art. 5 
 
 
Redazione  dell'elenco  dei  lavori   da   realizzare   nell'anno   e
          adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa 
 
  1. L'inclusione di un lavoro  nell'elenco  annuale  e'  subordinata
alla previa approvazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  o  della
progettazione almeno preliminare secondo  quanto  disposto  dall'art.
128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima  sommaria  dei  costi,  ai  sensi
dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e'  sufficiente
lo studio di fattibilita'. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  disposizioni,  relative  ai
lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo  del
medesimo decreto sono attuate attraverso  la  predisposizione  di  un
apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale. 
  4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso  procedure  definite  da  ciascuna  amministrazione,   per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa. 
  5. Al fine di  limitare  la  formazione  dei  residui  passivi,  le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra  i
diversi  interventi  e  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta  a
realizzare  un  lavoro   inserito   nell'elenco   annuale   procedono
all'adeguamento dello  stesso  elenco,  o,  ove  indispensabile,  del
programma triennale. 
  6. Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  effettuate
nell'osservanza  delle  norme  di  bilancio   proprie   delle   varie
Amministrazioni.