Art. 5 Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa 1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art. 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e' sufficiente lo studio di fattibilita'. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale. 4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. 5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale. 6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.