Art. 5
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e
adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata
alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della
progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art.
128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi
dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e' sufficiente
lo studio di fattibilita'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai
lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del
medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un
apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.
4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa.
5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i
diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a
realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono
all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del
programma triennale.
6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie
Amministrazioni.