Art. 7
Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale
per l'acquisizione di beni e servizi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari
delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per
l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto.
2. L'inclusione nell'elenco annuale e' subordinata alla previa
approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'art.
279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
3. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei
documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere
soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'art.
278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato secondo
lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le
diverse provenienze, le somme complessivamente destinate
all'attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni e servizi da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia
del bene o servizio, nonche' l'indicazione del responsabile del
procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5,
l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.