Art. 7 
 
 
         Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale 
                per l'acquisizione di beni e servizi 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma  25,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e   successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri   soggetti,   per
l'acquisizione di beni  e  servizi,  possono  adottare  il  programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto. 
  2. L'inclusione nell'elenco  annuale  e'  subordinata  alla  previa
approvazione della progettazione secondo  quanto  disposto  dall'art.
279 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207. 
  3.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi  dell'art.
278 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato  secondo
lo schema della scheda 4,  nella  quale  sono  indicati,  secondo  le
diverse   provenienze,   le    somme    complessivamente    destinate
all'attuazione del programma annuale. 
  4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni  e  servizi  da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei  costi,  la  tipologia
del bene o  servizio,  nonche'  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento. 
  5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi  3,  4  e  5,
l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.