Art. 8 
 
 
                    Applicazione e aggiornamento 
 
  1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i  soggetti  di
cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale  per  la  regolazione  e  i  contratti  pubblici,  eventuali
proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ove  ne  ravvisi  l'esigenza,
provvede  ad  approvare  le  opportune  modifiche,  procedendo   alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il presente decreto con le relative schede  e  tabelle  allegate
sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre  2011  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4043