Art. 8
Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali
proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza,
provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate
sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4043