Art. 8 Applicazione e aggiornamento 1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2014 Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4043