IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata  l'8  febbraio  2013  dal  Consorzio  di
tutela vini di Cagliari, con sede legale  in  Cagliari,  largo  Carlo
Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A.  di  Cagliari,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  17,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 61/2010 e il  conferimento  dell'incarico  di  cui  al
comma 1 e 4 del citato art.  17  per  le  DOC  «Giro'  di  Cagliari»,
«Nuragus di Cagliari» «Nasco di Cagliari» e «Cagliari»; 
  Considerato che le DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di  Cagliari»,
«Nasco di Cagliari» e «Cagliari» sono state  riconosciute  a  livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto  legislativo
n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione  protette  ai  sensi
dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  tutela  vini
di Cagliari alle prescrizioni di cui al citato  decreto  ministeriale
16 dicembre 2010; 
  Considerato  che  il  Consorzio  di  tutela  vini  di  Cagliari  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per le DOC «Giro' di  Cagliari»,  «Nuragus  di
Cagliari», «Nasco di Cagliari». Tale verifica e' stata eseguita sulla
base  delle  attestazioni  rilasciate  dall'organismo  di  controllo,
«Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. 147/14/C del 31 ottobre 2014,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulle  denominazioni
«Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»; 
  Considerato che il Consorzio di tutela vini  di  Cagliari  non  ha,
invece, dimostrato la  rappresentativita'  di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cagliari»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di tutela vini di Cagliari, ai sensi dell'art. 17, comma  1
del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010  per  le
DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1  e  dal
comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per  le
DOC «Giro' di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di  Cagliari».
Tali   denominazioni   risultano   iscritte   nel   registro    delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini  di  cui  all'art.  104  del  Regolamento  (UE)  n.
1308/2013.