Art. 10
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri
riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e'
effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014. Il
medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il
limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette
amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente
ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite
di 20 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite
massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti
dai rispettivi ordinamenti.
3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a
carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme
necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2,
sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei
soggetti beneficiari.