Art. 2
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni
interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo
per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili,
e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo
familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove
si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il
contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo
familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero
disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'
concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00
mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la
data di scadenza dello stato di emergenza.