Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre
2014, nel limite massimo di euro 5.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato.
3. La regione Lombardia e i Comuni interessati sono autorizzati a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere
effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente
ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni e integrazioni.