Art. 6
Patrimonio pubblico
1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli
edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso
scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature
nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi
interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del
danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre
classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.