Art. 7
Patrimonio privato
1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati,
ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle
differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste
dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di
settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali
sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento,
e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse
con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita'
di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo
fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle
parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della
stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti
nel quinquennio precedente.