Art. 8
Attivita' economiche e produttive
1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti
e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con
autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura
assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove
riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.