Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva
1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e'
svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte
integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione
del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti
per il ristoro degli stessi.