IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano
l'imposta municipale propria; 
  Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n.  23  del
2011 il  quale  stabilisce  che  all'imposta  municipale  propria  si
applica, tra l'altro, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
h), del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  recante
disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili,  in  base
al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27  dicembre
1977, n. 984; 
  Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  come  modificato  dal
comma 2 dell'art.  22  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  in
base  al  quale,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  sono
individuati i comuni nei quali,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta
2014, si applica l'esenzione di cui  alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  sulla  base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),  diversificando  tra
terreni posseduti da  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni; 
  Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il  quale  prevede  che  i  terreni  a  immutabile  destinazione
agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone
montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; 
  Visto il citato comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale stabilisce  che  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione  del  minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a  immutabile
destinazione    agro-silvo-pastorale    a    proprieta'    collettiva
indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in  zone  montane  o  di
collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; 
  Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge  n.  16
del 2012 in base al quale dalle disposizioni di cui allo stesso comma
5-bis  deve  derivare  un  maggior  gettito  complessivo  annuo   non
inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
  Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale prevede che  il  recupero  del  maggior  gettito,  come
risultante per ciascun comune a  seguito  dell'adozione  del  decreto
previsto dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, e' operato,  per
i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni  Siciliana
e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art.  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  29  luglio  2014  concernente  la
trasmissione, da parte dei comuni, dei dati  relativi  ai  terreni  a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta'  collettiva
indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in  zone  montane  o  di
collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU; 
  Vista la legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano  del
23 aprile 2014, n.  3,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile  2014,  che
istituisce l'imposta municipale  immobiliare  (IMI)  in  sostituzione
delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche
relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi  dell'art.
80 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670; 
  Tenuto  conto   dell'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),  inviato  con  email
dell'8 agosto 2013 e della nota protocollo n.  00053080  P,  di  pari
data, nella quale l'ISTAT ha precisato che l'elenco inviato e'  stato
formulato  sulla  base  dei  dati  aggiornati  all'ultimo  censimento
agricoltura - periodo di riferimento giugno 2010 -  e  ha,  altresi',
indicato la serie di informazioni relative a ciascun comune esistente
alla predetta data; 
  Tenuto conto dei dati trasmessi dai comuni  ai  sensi  del  decreto
direttoriale 29 luglio 2014; 
  Tenuto conto che  le  elaborazioni,  effettuate  sulla  base  delle
disposizioni  sopra  riportate,   hanno   modificato   il   perimetro
applicativo dell'esenzione delineato dalla circolare 14 giugno  1993,
n. 9, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993, in modo tale da determinare  sia  un  maggior
gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di  euro,  da
recuperare sulla base delle procedure di cui al predetto comma  5-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sia, per alcuni comuni,
una perdita di gettito da rimborsare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto
il  territorio  nazionale  ad  eccezione  dei  comuni   ubicati   nel
territorio della provincia autonoma di  Bolzano  che,  in  base  alla
legge provinciale 23  aprile  2014,  n.  3,  ha  istituito  l'imposta
municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle  imposte  comunali
immobiliari  istituite  con  leggi  statali,  anche   relative   alla
copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.