Art. 2 
 
  Ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria 
 
  1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi  dell'art.
7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504 i terreni agricoli dei comuni  ubicati  a  un'altitudine  di  601
metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni  italiani»,
pubblicato sul sito internet dell'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT),    http://www.istat.it/it/archivio/6789,    tenendo    conto
dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)». 
  2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi  dell'art.
7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  504  del  1992  i
terreni agricoli posseduti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella  previdenza  agricola,  dei  comuni
ubicati  a  un'altitudine  compresa  fra  281  metri  e  600   metri,
individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato  sul
sito  internet  dell'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),
http://www.istat.it/it/archivio/6789,  tenendo   conto   dell'altezza
riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)». 
  3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al  comma  2  nel
caso  di  concessione  degli  stessi  in  comodato  o  in  affitto  a
coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo n. 99  del  2004,  iscritti  nella
previdenza agricola. 
  4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da  quelli  individuati
nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina  vigente
dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni
di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  201  del
2011. 
  5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi  del  presente
articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera h) del decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  sostituisce
quella effettuata in base alla circolare n. 9  del  14  giugno  1993,
pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  141
del 18 giugno 1993. 
  6. I  terreni  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle
fattispecie di cui ai  commi  2,  3  e  4  sono  esenti  dall'imposta
municipale propria.