Art. 10
Accreditamento dei gestori dell'identita' digitale
1. Le modalita' di richiesta di accreditamento sono definite nei
regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, che
possono contenere ulteriori criteri per l'accreditamento delle
pubbliche amministrazioni.
2. A seguito dell'accoglimento della richiesta, l'Agenzia stipula
apposita convenzione secondo lo schema definito nell'ambito dei
regolamenti di cui all'art. 4 e dispone l'iscrizione del richiedente
nel registro SPID, consultabile in via telematica.
3. Al fine di ottenere l'accreditamento gli interessati devono:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a cinque milioni di euro;
b) garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei
soggetti preposti all'amministrazione e dei componenti degli organi
preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
c) dimostrare la capacita' organizzativa e tecnica necessaria per
svolgere l'attivita' di gestione dell'identita' digitale;
d) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi da
fornire. In particolare, il personale addetto alla realizzazione e
gestione del sistema informatico deve possedere, in relazione alle
attivita' da svolgere, la competenza gestionale, l'appropriata
conoscenza e padronanza delle procedure operative e di sicurezza,
nonche' delle regole tecniche da applicare. Il gestore provvede al
periodico aggiornamento professionale del personale;
e) comunicare all'Agenzia i nominativi e il profilo professionale
dei soggetti responsabili delle specifiche funzioni individuate nei
regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;
f) essere in possesso della certificazione di conformita' del
proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad
essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo
indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in
materia;
g) trattare i dati personali nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
h) essere in possesso della certificazione di qualita' ISO 9001,
successive modifiche o norme equivalenti.
4. Le lettere a) e b) del comma 3 non si applicano alle pubbliche
amministrazioni che chiedono l'accreditamento al fine di svolgere
l'attivita' di gestore dell'identita' digitale.
5. L'Agenzia procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di
soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la
permanenza della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
decreto. Se, all'esito dei controlli, accerta la mancanza dei
requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro SPID, decorso il
termine fissato per consentire il ripristino degli stessi, l'Agenzia,
con provvedimento motivato notificato all'interessato, puo' adottare
le azioni previste dall'art. 12.