Art. 11
Obblighi dei gestori dell'identita' digitale
1. I gestori dell'identita' digitale, nel rispetto dei regolamenti
di cui all'art. 4:
a) utilizzano sistemi affidabili che garantiscono la sicurezza
tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformita' a criteri di
sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
b) adottano adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche
a garantire la riservatezza, l'integrita' e la sicurezza nella
generazione delle credenziali di accesso;
c) effettuano un monitoraggio continuo al fine rilevare usi
impropri o tentativi di violazione delle credenziali di accesso
dell'identita' digitale di ciascun utente, procedendo alla
sospensione dell'identita' digitale in caso di attivita' sospetta;
d) effettuano, con cadenza almeno annuale, un'analisi dei rischi;
e) definiscono il piano per la sicurezza dei servizi SPID, da
trasmettere all'Agenzia, e ne garantiscono l'aggiornamento;
f) allineano le procedure di sicurezza agli standard
internazionali, la cui conformita' e' certificata da un terzo
abilitato;
g) conducono, con cadenza almeno semestrale, il «Penetration Test»;
h) garantiscono la continuita' operativa dei servizi afferenti allo
SPID;
i) effettuano ininterrottamente l'attivita' di monitoraggio della
sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da
parte di un'apposita struttura interna;
l) garantiscono la gestione sicura delle componenti riservate delle
identita' digitali degli utenti, assicurando che le stesse non siano
rese disponibili a terzi, ivi compresi i fornitori di servizi stessi,
neppure in forma cifrata;
m) garantiscono la disponibilita' delle funzioni, l'applicazione
dei modelli architetturali e il rispetto delle disposizioni previste
dal presente decreto e dai regolamenti attuativi adottati
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;
n) si sottopongono, con cadenza almeno biennale, ad una verifica di
conformita' alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di
valutazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Inviano
all'Agenzia l'esito della verifica, redatto dall'organismo di
valutazione in lingua inglese, entro tre giorni lavorativi dalla sua
ricezione;
o) informano tempestivamente l'Agenzia e il Garante per la
protezione dei dati personali su eventuali violazioni di dati
personali, secondo le modalita' individuate nei regolamenti adottati
ai sensi dell'art. 4;
p) adeguano i propri sistemi a seguito degli aggiornamenti emanati
dall'Agenzia;
q) inviano all'Agenzia, in forma aggregata, i dati da questa
richiesti a fini statistici, che potranno essere resi pubblici.