Art. 12
Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attivita'
dei gestori dell'identita' digitale
1. Il gestore dell'identita' digitale comunica all'Agenzia e agli
utenti a cui ha attribuito l'identita' digitale l'intenzione di
cessare la propria attivita' almeno trenta giorni prima della data di
cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero
segnalando la necessita' di revocare le identita' digitali dallo
stesso rilasciate.
2. Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della
dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso
degli utenti, subentra nella gestione delle identita' digitali
rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle
informazioni di cui all'art. 7, comma 8.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell'identita'
digitale che cessa la propria attivita', scaduto il termine del
periodo previsto al comma 1, revoca le identita' digitali rilasciate.
4. L'Agenzia, previo accertamento della violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi
adottati ai sensi dell'art. 4, puo' disporre la sospensione
dell'attivita' di attribuzione di identita' digitali per un periodo
minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi piu' gravi, la
revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale.
5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita'
digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui
al presente articolo.