Art. 14
Adesione allo SPID da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita' di fornitori di servizi
1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche
amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente
o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione
informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID.
2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le
modalita' stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i
ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore
dell'identita' digitale.
3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di
identita' dello SPID le funzioni di autenticazione informatica
previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di
identita' SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli
strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo
riconoscimento.
5. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei
servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili
dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi
qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi
informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.