Art. 15
Adesione allo SPID da parte di soggetti privati
fornitori di servizi
1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di
servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto
all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo
risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati
commessi a mezzo di sistemi informatici.
2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-quinquies, del CAD, i soggetti
privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai
servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei
regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4,
soddisfano gli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice
identificativo dell'identita' digitale utilizzata dall'utente.
3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano
con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art.
4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di
servizi ai gestori dell'identita' digitale e ai gestori degli
attributi qualificati per i servizi di verifica.