Art. 16
Accreditamento dei gestori di attributi qualificati
1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di
attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati
che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del
presente decreto e secondo le modalita' indicate nei regolamenti
attuativi adottati ai sensi dell'art. 4.
2. L'Agenzia inserisce in un apposito registro, accessibile da
parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili
da ciascun gestore di attributi qualificati.
3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i
seguenti gestori di attributi qualificati:
a) il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati
contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti di cui all'art. 6-bis del CAD;
b) i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni
regolamentate relativamente all'attestazione dell'iscrizione agli
albi professionali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per l'attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti
nel registro delle imprese;
d) l'Agenzia in relazione ai dati contenuti nell'indice degli
indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici
servizi di cui all'art. 57-bis del CAD.