Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID ai
sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del
decreto-legge n. 69 del 2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di
avvalersi di gestori dell'identita' digitale e di gestori di
attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi
l'immediata verifica della propria identita' e di eventuali attributi
qualificati che li riguardano.