Art. 4
Ruolo dell'Agenzia
1. L'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in
particolare, le seguenti attivita':
a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale e
dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite
convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono
disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei
fornitori di servizi ed e' regolato il contributo che i gestori
dell'identita' digitale accreditati allo SPID riconoscono
all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura
dei costi sostenuti da quest'ultima;
b) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei
soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilita' di
conoscere, tramite il gestore dell'identita' digitale, i dati
identificativi dell'utente e verificare le modalita' con cui le
identita' digitali sono state rilasciate e utilizzate;
c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la
validita' degli attributi identificativi e consentono la verifica dei
documenti di identita'. A tali convenzioni i gestori dell'identita'
digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad
aderire secondo le modalita' indicate nei regolamenti di cui al
presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce con proprio regolamento le regole tecniche e le modalita'
attuative per la realizzazione dello SPID.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce con proprio regolamento le modalita' di accreditamento dei
soggetti SPID.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce con proprio regolamento le procedure necessarie a
consentire ai gestori dell'identita' digitale, tramite l'utilizzo di
altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti
dello SPID, il rilascio dell'identita' digitale.