Art. 5
Attributi dell'identita' digitale
1. Le identita' digitali rilasciate all'utente contengono
obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi
identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle
comunicazioni tra il gestore dell'identita' digitale e l'utente.
2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identita' digitale,
l'utente puo' chiedere che siano registrati ulteriori attributi
secondari.
3. L'Agenzia stabilisce, nell'ambito dei regolamenti di cui
all'art. 4, le modalita' e le regole tecniche con le quali i gestori
dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati
curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai
fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal
fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.