Art. 7
Rilascio delle identita' digitali
1. Le identita' digitali sono rilasciate, a domanda
dell'interessato, dal gestore dell'identita' digitale, previa
verifica dell'identita' del soggetto richiedente e mediante consegna
in modalita' sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della
propria struttura organizzativa, i gestori delle identita' digitali
individuano il responsabile delle attivita' di verifica
dell'identita' del soggetto richiedente.
2. La verifica dell'identita' del soggetto richiedente e la
richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:
a) identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il
modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido
documento d'identita' e, nel caso di persone giuridiche, della
procura attestante i poteri di rappresentanza;
b) identificazione informatica tramite documenti digitali di
identita', validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento
a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui la tessera
sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa
conformi;
c) identificazione informatica tramite altra identita' digitale
SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della
richiesta;
d) acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con
firma elettronica qualificata o con firma digitale;
e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici
preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato,
a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di
identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza
uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.
3. Con i regolamenti di cui all'art. 4, l'Agenzia definisce le
modalita' con le quali la verifica dell'identita' di cui al comma 2
e' effettuata secondo i piu' alti livelli di controllo disponibili,
anche in relazione ai livelli di sicurezza di cui all'art. 6.
4. Nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 i dati di
adesione vengono forniti direttamente, utilizzando i moduli
informatici posti a disposizione in rete dal gestore dell'identita'
digitale.
5. I gestori dell'identita' digitale, al fine di poter documentare
la corretta attribuzione della stessa, conservano per il periodo
prescritto dal comma 8, in relazione alle modalita' di
identificazione di cui al comma 2, copia per immagine del documento
di identita' esibito e del modulo di cui alla lettera a), copia del
log della transazione di cui alle lettere b), c) ed e) o il modulo
firmato digitalmente di cui alla lettera d), nonche' i documenti e i
dati utilizzati per l'associazione e la verifica degli attributi.
6. I gestori dell'identita' digitale, ricevuta la richiesta di
adesione, effettuano la verifica degli attributi identificativi del
richiedente utilizzando prioritariamente i servizi convenzionali di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
7. Nei casi in cui le informazioni necessarie per la verifica degli
attributi identificativi non siano accessibili tramite i servizi
convenzionali di cui al comma 6, i gestori dell'identita' digitale
effettuano tali verifiche sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni
certificanti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i
criteri e le modalita' stabilite dall'Agenzia con i regolamenti di
cui all'art. 4, fatto salvo il caso di cui al comma 2, lettera e).
8. I gestori dell'identita' digitale conservano la documentazione
inerente al processo di adesione per un periodo pari a venti anni
decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identita' digitale.
Alla scadenza del predetto termine, i gestori cancellano la suddetta
documentazione. Salvo il subentro ai sensi dell'art. 12, il gestore
che cessa l'attivita' prima della scadenza del termine di cui al
presente comma trasmette la medesima documentazione all'Agenzia, che
la conserva fino alla scadenza del suddetto periodo.
9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto sono
trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.