Art. 8
Gestione delle identita' digitali
1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi
identificativi avvenga in modalita' automatica tramite le convenzioni
previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a
informare tempestivamente il gestore dell'identita' digitale di ogni
variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore
dell'identita' digitale provvede tempestivamente ai necessari
aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le
modalita' di cui all'art. 7, comma 7.
2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente puo' chiedere
al gestore dell'identita' digitale, in qualsiasi momento e a titolo
gratuito, la sospensione o revoca della propria identita' digitale
ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie
credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell'identita'
digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con i regolamenti di
cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la
rimozione dei dati contenuti nell'identita' digitale.
3. Il gestore dell'identita' digitale revoca l'identita' digitale
se riscontra l'inattivita' della stessa per un periodo superiore a
ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di
estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a
disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera
c), ovvero, laddove l'informazione non sia disponibile in tali
ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle
informazioni ricevute.
4. Il gestore dell'identita' digitale, su richiesta dell'utente,
gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso,
inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo
indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite con
i regolamenti di cui all'art. 4.
5. I gestori di identita' SPID possono stipulare accordi con
pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID
identita' digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni
conformemente a quanto previsto dall'art. 7.