Art. 9
Uso illecito delle identita' digitali
1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della
segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identita'
digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un
terzo, puo' chiedere, con le modalita' indicate nei regolamenti di
cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identita' digitale al
gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso
il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui
la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il
gestore dell'identita' digitale e il fornitore di servizi
eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o piu'
attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da
parte del soggetto titolare dell'identita' digitale e forniscono la
conferma della ricezione della medesima richiesta.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell'identita'
digitale sospende tempestivamente l'identita' digitale per un periodo
massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale
periodo, l'identita' digitale e' ripristinata o revocata ai sensi del
comma 3.
3. Il gestore revoca l'identita' digitale se, nei termini previsti
dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia presentata
all'autorita' giudiziaria per gli stessi fatti su cui e' basata la
richiesta di sospensione.