Art. 2 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2014 Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4793