Art. 2 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    
    
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 agosto 2014 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Lorenzin         
 
Il Ministro delle politiche agricole 
       alimentari e forestali        
               Martina               
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4793