IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                e con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e  integrazioni  ed
in particolare il Capo II, di tutela della salute della  lavoratrice,
il Capo III, che disciplina il congedo  di  maternita',  il  Capo  V,
relativo al congedo parentale; 
  Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007  di  applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli  16,  17  e  22  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  a  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre
2007, n. 247,  nonche'  l'articolo  1,  comma  788,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici  un  congedo
parentale di tre mesi; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  "Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita"  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   la   quale,
all'articolo 4, commi 24 e seguenti,  definisce  misure  sperimentali
per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura  di
maggiore  condivisione  dei  compiti  genitoriali   e   favorire   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
  Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta  legge  28
giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine
del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi  successivi
e in alternativa al congedo parentale, la possibilita'  di  avvalersi
di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati; 
  Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28  giugno
2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di  natura
non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
nell'ambito delle risorse disponibili sono  stabiliti  i  criteri  di
accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al  comma  24,
il numero e l'importo dei voucher, ed e',  altresi',  determinata  la
quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera
b), per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo  di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso  e  le
modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma  24  dell'articolo
4, lettera b) della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e  determinati  il
numero e l'importo dei  voucher,  nonche'  la  quota  di  risorse  da
destinare alla misura; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22  dicembre
2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al
fine di una eventuale  revisione  dei  criteri  di  accesso  e  delle
modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni  di  sperimentazione
successivi al primo; 
  Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalita'  di
cui agli articoli 4 e seguenti del citato  decreto  del  22  dicembre
2012; 
  Ritenuto   pertanto    necessario    individuare    elementi    per
l'implementazione  delle  misure  e   degli   interventi   introdotti
dall'articolo  4  del  decreto  del  22  dicembre  2012,  nonche'  di
prevedere  l'applicazione  della  misura  in  questione  anche   alle
lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni; 
  Di concerto con il Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo  4,  comma
24, lettera b) della  legge  n.  92  del  2012  ai  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
 
  1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro, nonche' la madre lavoratrice iscritta  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di  maternita'
e negli undici mesi successivi, ha  la  facolta'  di  richiedere,  in
luogo   del   congedo   parentale,   un    contributo    utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby sitting  o  per  far  fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice  che
abbia usufruito in parte del congedo parentale.