Art. 2 
 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste  in  un  contributo,
pari ad un importo massimo  di  600  euro  mensili,  per  un  periodo
complessivo non superiore a sei mesi, in base  alla  richiesta  della
lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il servizio  di  baby  sitting  viene  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di  cui  all'articolo  72  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  mentre  nel  caso  di
fruizione della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, il beneficio consiste  in  un  pagamento
diretto alla struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto
importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della
struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio.