Art. 3 
 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. Per accedere al  beneficio  di  cui  all'articolo  1,  la  madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici,  indicando,
al momento della domanda stessa, a quale delle  due  opzioni  di  cui
all'articolo 1 intende  accedere  e  per  quante  mensilita'  intende
usufruire del beneficio  in  alternativa  al  congedo  parentale  con
conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non  puo'
essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda  entro  i
limiti temporali di  presentazione,  che  comporta  la  revoca  della
precedente. 
  2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande  possono  essere  presentate
entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio  e'  erogato  nel
limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di
presentazione delle domande. 
  3. In relazione all'andamento delle domande ed alle  disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate e  presuntivamente  presentabili  fino  alla  fine
dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  essere  indicato  un
valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente
del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di  riferimento
per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in  via
concomitante, puo' essere rideterminata la misura  del  beneficio  di
cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle
domande accolte, sia stato  raggiunto  il  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  7,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
domande. 
  4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda  tramite  i
canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso  le  sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti  entro  i  successivi  120
giorni. Il superamento  del  termine  si  intende  come  rinuncia  al
beneficio.