Art. 3 Modalita' di ammissione 1. Per accedere al beneficio di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 1 intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente. 2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e presuntivamente presentabili fino alla fine dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in via concomitante, puo' essere rideterminata la misura del beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'articolo 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.