Art. 4 
 
 
                      Esclusioni e limitazioni 
 
  1. Non sono ammesse al beneficio di cui  all'articolo  1  le  madri
lavoratrici che, relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    risultano esentate totalmente dal pagamento della  rete  pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 
    usufruiscono dei benefici  di  cui  al  Fondo  per  le  Politiche
relative  ai  diritti  ed  alle  Pari  Opportunita'   istituito   con
l'articolo 19, comma 3 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  233,
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  diritto  all'esenzione   totale   venga
riconosciuto successivamente  all'ammissione  al  contributo  di  cui
all'articolo 1, la madre lavoratrice  decade  dal  beneficio  per  il
periodo  successivo  alla  decadenza  medesima,  senza   obbligo   di
restituzione delle somme percepite. 
  3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di  cui  agli
articoli 1 e 2 in misura riproporzionata  in  ragione  della  ridotta
entita' della prestazione lavorativa. 
  4. Le lavoratrici iscritte alla gestione  separata  possono  fruire
dei benefici fino a un massimo di tre mesi.