Art. 5 
 
 
 Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate 
 
  1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite  istruzioni,  sul
sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione  di  un  elenco
delle  strutture  eroganti  servizi  per  l'infanzia  aderenti   alla
sperimentazione di cui all'articolo 4, comma  24,  lettera  b)  della
legge n. 92 del 2012, sia per le modalita' di pagamento  dei  servizi
erogati dalle strutture medesime. 
  2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse
possono  presentare  on  line  all'INPS  domanda  di  iscrizione  nel
suddetto elenco. Quest'ultimo e' pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'INPS ed e' liberamente consultabile. Le strutture gia'  iscritte
nel 2013 possono manifestare la  volonta'  di  permanere  nell'elenco
confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati. 
  3. L'elenco e' aggiornato  in  tempo  reale  ed  integrato  con  la
procedura di domanda on line delle madri lavoratrici  aventi  diritto
al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge
n.  92  del  2012,  al  fine  di  consentire  alle  madri  stesse  di
visualizzare, durante la  compilazione  della  domanda  on  line,  le
strutture presenti in elenco. 
  4. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate.