Art. 5 Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate 1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. 2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse possono presentare on line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo e' pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS ed e' liberamente consultabile. Le strutture gia' iscritte nel 2013 possono manifestare la volonta' di permanere nell'elenco confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati. 3. L'elenco e' aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco. 4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.