Art. 6 Riduzione del congedo parentale 1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.