Art. 6 
 
 
                   Riduzione del congedo parentale 
 
  1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo  1  comporta  una
corrispondente riduzione del periodo  di  congedo  parentale  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151.  Al
fine della rideterminazione dei periodi di congedo  ancora  spettanti
alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore  di  lavoro  l'ammissione
della lavoratrice al beneficio prescelto.