Art. 7 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 2180 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015. 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 ottobre 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5345