Art. 7 
 
 
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto nel limite di
20 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,  a
carico  del  Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento dell'occupazione giovanile  e  delle  donne,  di  cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. La relativa spesa gravera' sul  capitolo  2180  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali recante "Fondo per il finanziamento di  interventi  a  favore
dell'incremento  dell'occupazione  giovanile  e  delle   donne"   per
ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015. 
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2014 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 5345