Art. 2
Indennizzi
1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e
del materiale apistico distrutti nell'ambito
dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono
corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218,
secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20
luglio 1989, n. 298, e ss. mm..