IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni; 
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di  cose,  di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno  2015  di  seguito
elencati: 
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00; 
    b) tutte le domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00; 
    c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 
    d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
    e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 aprile; 
    f) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 aprile; 
    g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 
    h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
    i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
    j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; 
    k) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 luglio; 
    l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dell'11 luglio; 
    m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 luglio; 
    n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 luglio; 
    o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 luglio; 
    p) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° agosto; 
    q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 7 agosto; 
    r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 agosto; 
    s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; 
    t) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 22 agosto; 
    u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 29 agosto; 
    v) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; 
    w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
    x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 
  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in
cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara  dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.