Art. 11 
 
  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati. 
  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le
prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto. 
  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa
siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data  28  novembre
2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4716