Art. 2 
 
  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti
di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di
destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'
posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo
di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento  CE
n.  561/2006  e  successive  modifiche  -  cada  in  coincidenza  del
posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 
  2.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti
in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la
destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'
anticipato di ore quattro. 
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli
stessi interporti, terminals intermodali ed  aereoporti,  all'estero,
nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul  treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci. 
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga  applicabile
al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche  quando
quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli  che
circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla   rimanente   parte   del
territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso  i  porti  di  Reggio
Calabria  e  Villa   San   Giovanni,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio. 
  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti
alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San
Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di
cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di
lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui  all'art.  1  non  trova
applicazione. 
  6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per  tenere  conto  delle
difficolta'  di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri   per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche'  di
quelle connesse con le operazioni di  traghettamento,  da  e  per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato  di  ore  2  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore. 
  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. 
  8. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano
anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di
eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni.