Art. 3 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi: 
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); 
    b)  militari  o  con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),   per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; 
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio; 
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento
rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
    g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato; 
    h) adibiti al trasporto esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore; 
    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili; 
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione; 
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 
      m 1) giornali, quotidiani e periodici; 
      m 2) prodotti per uso medico; 
      m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; 
    n) classificati macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57  del
decreto  legislativo  30   aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade
non comprese nella rete stradale di interesse  nazionale  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 
    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per
uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di  alimenti  per
animali da allevamento; 
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 
    q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP; 
    r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi,  carni  e  pesci  freschi,  latticini
freschi, derivati del latte freschi, e  per  il  trasporto  di  fiori
recisi,  semi  vitali  non  ancora  germogliati,  pulcini   destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione  all'interno
della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali  vivi
destinati alla macellazione  o  provenienti  dall'estero,  nonche'  i
sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in  nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': 
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
    b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro  alle  sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da
documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e
non percorrano tratti autostradali; 
    c) per i trattori isolati per il solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo. 
  3 . A titolo sperimentale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, per l'anno 2015, il divieto di  cui  all'art.  1  non  trova
applicazione per  i  veicoli  ed  i  complessi  dei  veicoli  carichi
impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia    (combinato
ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino  nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'
muniti di idonea documentazione  CMR  o  equipollente  attestante  la
destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo
di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto  iniziale
o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi  del  presente
comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea  d'aria  dal
porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.