Art. 6 
 
  1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art.  4,  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni
locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 
    a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e'  ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; 
    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe
e' ammessa solo  in  relazione  alla  necessita'  di  suddividere  il
trasporto in piu' parti; 
    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico; 
    d) il prodotto oggetto del trasporto; 
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2. 
  2. Per le autorizzazioni di cui all'art.  4,  comma  1,  punto  c),
relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli
continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi
la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei
giorni festivi. Per  le  medesime  autorizzazioni,  limitatamente  ai
veicoli utilizzati per lo  svolgimento  di  fiere  e  mercati  ed  ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni.  Nel  caso  di  veicoli   adibiti   al   trasporto   di
attrezzature per spettacoli dal  vivo  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
nel cui territorio di competenza  si  svolge  lo  spettacolo,  previo
benestare della prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.