Art. 7 
 
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del
trasporto. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene
effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo
benestare. 
  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di
autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal
committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di
servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine. 
  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i
signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche
delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni
di traghettamento. 
  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.