Art. 8 
 
  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: 
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); 
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia; 
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio; 
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
    g) adibiti al trasporto di carburanti o  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo; 
    h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.  104,  comma
8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete
stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461.