Art. 2 Composizione del NUVAP 1. Il NUVAP e' costituito da non piu' di trenta componenti e puo' essere articolato in aree che sono, in tal caso, individuate, su proposta del capo della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A ciascuna area puo' essere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario generale sono altresi' individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata. Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilita' attribuite e alle competenze possedute, e' attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata. 2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, nel rispetto della parita' di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attivita' di studio e ricerca nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo e al comando previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014. 3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVAP possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono attribuiti nell'ambito del contingente. 4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3, il compenso annuo lordo e' fino ad euro trentamila esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina di cui al comma 1 per ciascun componente e', altresi', determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al comma 4 e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza. 5. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento fisso, variabile e accessorio. L'incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo interpello. 6. Con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti l'organizzazione, le aree di attivita' e le fasce professionali. 7. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 puo' stipulare con il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ogni opportuna forma di collaborazione tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed il NUVAP, prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVEC. 8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVAP si provvede con le risorse e secondo le modalita' che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.