Art. 2 
 
 
                       Composizione del NUVAP 
 
  1. Il NUVAP e' costituito da non piu' di trenta componenti  e  puo'
essere articolato in aree che sono,  in  tal  caso,  individuate,  su
proposta del capo  della  struttura  dedicata  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'art.  10,  comma   5,   citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con  modificazioni,  dalla
predetta legge n. 125 del 2013, con decreto del  Segretario  generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri.  A  ciascuna  area  puo'
essere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario  generale
sono altresi' individuate le fasce  retributive,  in  un  massimo  di
quattro,  per  la  determinazione  dei  compensi  da  attribuire.   I
componenti,  che  operano  in  piena   autonomia   di   giudizio   ed
indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata. Con il
decreto di nomina, in relazione  alle  responsabilita'  attribuite  e
alle competenze possedute, e' attribuito il compenso sulla base della
fascia professionale individuata. 
  2. I componenti  sono  scelti  attraverso  selezione  preceduta  da
avviso di manifestazione di interesse fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, nel rispetto  della  parita'  di  genere,  fra  i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale  degli  enti
pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione,
anche  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione  europea.  Per   tutti   i
componenti e' richiesta la specifica  e  comprovata  specializzazione
professionale acquisita nel corso di precedenti attivita' di studio e
ricerca  nel  settore  della  valutazione  delle  politiche  e  nella
valutazione e gestione dei  programmi  e  dei  progetti  di  sviluppo
socio-economico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre  anni,
rinnovabile una sola volta. Al personale  dipendente  della  pubblica
amministrazione si applicano  le  vigenti  disposizioni  relative  al
fuori  ruolo  e  al  comando  previste  per  le  amministrazioni   di
provenienza,  in  quanto  compatibili.  Resta  ferma   l'applicazione
dell'art. 5, comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  nonche'
dell'art. 1, comma 66, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  come
modificato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014. 
  3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVAP possono essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione, in numero non superiore a  cinque,  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabili  una  sola   volta,   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Gli  incarichi  si
intendono attribuiti nell'ambito del contingente. 
  4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico
omnicomprensivo  annuo  lordo  compreso  tra  un   minimo   di   euro
cinquantamila e un massimo di  euro  centoquarantamila,  esclusi  gli
oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma
3, il compenso annuo lordo e' fino ad  euro  trentamila  esclusi  gli
oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina di  cui
al comma 1  per  ciascun  componente  e',  altresi',  determinato  il
trattamento  economico  in  base   alla   fascia   professionale   di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di  provenienza  e  agli
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico
di cui al comma 4  e  quello  corrisposto  dalle  amministrazioni  di
provenienza. 
  5. Nell'ambito della dotazione  complessiva  di  cui  al  comma  1,
presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque
dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e  conservano
il trattamento economico in godimento, ivi  compreso  il  trattamento
fisso, variabile e accessorio. L'incarico e'  conferito  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo interpello. 
  6. Con provvedimenti del Segretario generale della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri sono definiti  l'organizzazione,  le  aree  di
attivita' e le fasce professionali. 
  7. Il Capo della  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri alla quale saranno attribuite  le  funzioni  in  materia  di
politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art.  10,  comma
5, del decreto-legge n. 101 del 2013 puo' stipulare con il  Direttore
dell'Agenzia per la coesione territoriale appositi accordi, ai  sensi
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  per  ogni  opportuna  forma  di
collaborazione tra l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  ed  il
NUVAP, prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVEC. 
  8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del  NUVAP  si
provvede con le risorse e secondo le modalita' che  saranno  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con  il  quale,
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge  n.  101
del 2013,  saranno  trasferite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e all'Agenzia, sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro  a
tempo determinato per la loro  residua  durata,  nonche'  le  risorse
finanziarie e strumentali del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ad
eccezione  di  quelle   afferenti   alla   Direzione   generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.