Art. 4 Composizione del NUVEC 1. Il NUVEC e' costituito da non piu' di trenta componenti e puo' essere articolato in aree di attivita', individuate con provvedimento del Direttore generale. A ciascuna area puo' essere preposto un coordinatore. Con provvedimento del direttore generale sono altresi' individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con provvedimento del direttore generale. Con il provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilita' attribuite e alle competenze possedute, e' attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata. 2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse nel rispetto della parita' di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel campo delle verifiche sull' attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico e delle funzioni di audit. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonche' l'art. 1, comma 66 della legge n. 190 del 2012 come modificato dalla medesima legge n. 114 del 2014. 3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono nell'ambito del contingente. 4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3 il trattamento economico annuo lordo e' fino ad euro trentamila. Con medesimo provvedimento di nomina di cui al comma 1, per ciascun componente e' determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di comando o fuori ruolo previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza. 5. Per lo svolgimento di verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, i componenti del NUVEC sono autorizzati ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. Nell'esercizio dell'attivita' di verifica il NUVEC si puo' avvalere della collaborazione della Guardia di finanza. 6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria del NUVEC sono assicurate dall'Agenzia. 7. Il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri individuata ai sensi dell'art. 10, comma. 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, appositi accordi, ai sensi della citata legge n. 241 del 1990, per ogni opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il NUVEC, prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVAP. 8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVEC si provvede con le risorse e secondo le modalita' che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.