Art. 4 
 
 
                       Composizione del NUVEC 
 
  1. Il NUVEC e' costituito da non piu' di trenta componenti  e  puo'
essere articolato in aree di attivita', individuate con provvedimento
del Direttore generale. A  ciascuna  area  puo'  essere  preposto  un
coordinatore. Con provvedimento del direttore generale sono  altresi'
individuate le fasce retributive, in un massimo di  quattro,  per  la
determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che  operano
in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di  valutazione,  sono
nominati  con  provvedimento   del   direttore   generale.   Con   il
provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilita' attribuite
e alle competenze possedute, e' attribuito  il  compenso  sulla  base
della fascia professionale individuata. 
  2. I componenti  sono  scelti  attraverso  selezione  preceduta  da
avviso di manifestazione di interesse nel rispetto della  parita'  di
genere,  fra  i  dipendenti  delle  amministrazioni   pubbliche,   il
personale degli enti pubblici  economici  ed  esperti  estranei  alla
pubblica amministrazione,  anche  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
europea.  Per  tutti  i  componenti  e'  richiesta  la  specifica   e
comprovata specializzazione professionale acquisita nel  campo  delle
verifiche   sull'   attuazione   dei   programmi   e   dei   progetti
d'investimento delle Amministrazioni, enti e  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico e  delle  funzioni  di  audit.  L'incarico  e'
esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.  Al
personale dipendente della pubblica amministrazione si  applicano  le
vigenti  disposizioni  relative  al  fuori  ruolo  previste  per   le
amministrazioni di provenienza, in quanto  compatibili.  Resta  ferma
l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012
come modificato dal decreto-legge n. 90  del  2014  convertito  dalla
legge n. 114 del 2014 nonche' l'art. 1, comma 66 della legge  n.  190
del 2012 come modificato dalla medesima legge n. 114 del 2014. 
  3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione in numero non superiore  a  cinque,  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Gli  incarichi  si
intendono nell'ambito del contingente. 
  4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico
omnicomprensivo  annuo  lordo  compreso  tra  un   minimo   di   euro
cinquantamila e un massimo di  euro  centoquarantamila,  esclusi  gli
oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti di cui al comma
3 il trattamento economico annuo lordo e' fino  ad  euro  trentamila.
Con medesimo provvedimento di nomina di cui al comma 1,  per  ciascun
componente e' determinato  il  trattamento  economico  in  base  alla
fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle  competenze
e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di  non
incorrere in alcune delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti  in  posizione
di  comando  o  fuori  ruolo  previsti  dai  rispettivi   ordinamenti
mantengono    il    trattamento    economico    fondamentale    delle
amministrazioni di provenienza e  agli  stessi  viene  attribuito  un
differenziale fra il trattamento economico di cui al presente comma e
quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza. 
  5. Per lo svolgimento di  verifiche  concernenti  l'attuazione  dei
programmi  di  investimento  delle  amministrazioni  e   degli   enti
pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri
enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, i componenti del NUVEC
sono autorizzati ad accedere negli uffici e nei luoghi di  esecuzione
delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione
delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.  Nell'esercizio
dell'attivita'  di  verifica  il  NUVEC  si   puo'   avvalere   della
collaborazione della Guardia di finanza. 
  6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria del NUVEC
sono assicurate dall'Agenzia. 
  7. Il direttore dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  puo'
stipulare con il Capo della struttura della Presidenza del  Consiglio
dei ministri  individuata  ai  sensi  dell'art.  10,  comma.  5,  del
decreto-legge n. 101 del  2013,  appositi  accordi,  ai  sensi  della
citata  legge  n.  241  del  1990,  per  ogni  opportuna   forma   di
collaborazione  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  ed   il   NUVEC,
prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVAP. 
  8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del  NUVEC  si
provvede con le risorse e secondo le modalita' che  saranno  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con  il  quale,
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge  n.  101
del 2013,  saranno  trasferite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e all'Agenzia, sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro  a
tempo determinato per la loro  residua  durata,  nonche'  le  risorse
finanziarie e strumentali del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ad
eccezione  di  quelle   afferenti   alla   Direzione   generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.