Art. 2 
 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.