Art. 3 
 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini  stranieri
non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle   seguenti
categorie:  imprenditori  di  societa'  che  svolgono  attivita'   di
interesse per l'economia  italiana  che  effettuano  un  investimento
significativo in  Italia,  che  sostiene  o  accresce  i  livelli  di
reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure
non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale  e  comprese
negli elenchi curati  dalla  Pubblica  amministrazione;  titolari  di
cariche di amministrazione o di controllo di  societa',  di  societa'
non cooperative, espressamente previste dalla  normativa  vigente  in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale,  ingaggiati  da  enti  pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per  la  costituzione  di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17  dicembre  2012
n. 221, in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.