Art. 4 
 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori  di  origine  italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.