Art. 7 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato previste dal  presente  decreto,
saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle  Province
autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma  restando  la
quota massima  prevista  dall'art.  1,  possono  essere  diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2. 
    Roma, 11 dicembre 2014 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
                                              Delrio                  

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
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